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Art. 1 – E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione, denominata
“FE.BA.SI. – FEDERAZIONE BANDE MUSICALI SICILIANE”.

L’associazione ha sede in Acireale, via Romeo n. 19.
Art. 2 – L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, persegue le seguenti finalità:

diffondere la cultura musicale e bandistica in particolare:

– valorizzare i musicisti siciliani attraverso le loro partiture, trascrizioni e composizioni originali;

– favorire lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali, valorizzando la natura amatoriale delle Bande musicali;

– rappresentare unitariamente gli associati nei confronti degli enti pubblici, proponendosi nelle iniziative come primo interlocutore a difesa degli interessi e dell’immagine delle bande e delle organizzazioni musicali;

– curare i collegamenti con Enti pubblici e privati e con analoghe o affini organizzazioni musicali esistenti in Italia e all’estero, realizzando utili scambi culturali e associati;

– curare la formazione ed educazione musicale dei giovani;

– promuovere e/o organizzare attraverso gli associati, manifestazioni e/o concerti di solidarietà e verso terzi meno abbienti, aventi scopi sociali ed umanitari; organizzare raduni bandistici e concerti, estendendo l’invito anche ai non associati;

– promuovere studi e ricerche, con attività di divulgazione e interscambio della produzione musicale, incentivando attività e scambi con gruppi italiani e stranieri;

– tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali delle bande musicali;
– realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

– collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;

– promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, artistiche, ricreative;

– promuovere ed organizzare: convegni, dibattiti, stage, conferenze, raduni, concorsi, seminari, corsi;

– promuovere ed organizzare: corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, informatica musicale, seminari, per favorire lo sviluppo di organizzazioni bandistiche e musicali;

–  promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali. Al fine di dare concreta attuazione ai propri scopi, l’associazione potrà mettere in atto tutte le azioni e intraprendere tutti i rapporti di natura negoziale e non, con enti pubblici e/o con privati, ivi comprese convenzioni di qualsiasi genere.

La Associazione per il raggiungimento dei suoi fini statutari;potrà svolgere, attività editoriale, letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo, libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci. Per l’attuazione dei propri scopi la Associazione potrà avvalersi di artisti, conferenzieri, esperti soci e non soci della Associazione. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente  connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 –  Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell’associazione sono costituiti:

– dalle quote di iscrizione e dalle quote sociali che annualmente vengono versate dai soci;

– dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

– dalle quote di partecipazione alle manifestazioni e corsi da essa organizzati;

– dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione e l’ammontare della quota associativa annuale. L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota sociale annuale. E’ comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione  dal socio, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o a titolo di quote sociali annuali. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione tra a terzi, nè per successione a titolo particolare per successione a titolo universale

Art. 4 –  Tutti i soci hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

I soci si distinguono in due categorie:

– soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione;

– soci ordinari: bande musicali, complessi bandistici, ensemble musicali, bande filarmoniche e folkloristiche, complessi o gruppi corali, complessi o gruppi folkloristico-musicali popolari, associazioni musicali, gruppi di majorette accompagnate da bande o ensemble musicali, istituti musicali. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere a mezzo  del legale rappresentante dell’ente espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le  finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti, nonchè dimostrare  di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1)     sede legale sita nel territorio della Regione Sicilia,;

2)     statuto conforme a legge;

3)     annoverare fra i propri soci almeno venti (20) musicanti effettivi con riguardo alla bande musicali, od anche un numero inferiore di musicanti con riguardo agli altri complessi musicali.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda oltre il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento  comunicare a mezzo lettera raccomandata spedita al presidente dell’associazione la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il presidente del consiglio direttivo riceva la lettera della volontà di recesso. Chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo: saranno esclusi dall’associazione quei soci che per indisciplina non saranno ritenuti più degni di farne parte, o coloro che abbiano ricevuto per più di una volta l’invito a mettersi in regola con i pagamenti e non vi abbiano provveduto. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire l’arbitro di cui all’art.14  del presente statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’arbitro stesso.

Art. – 5  Sono organi dell’associazione:

– l’assemblea;

– il consiglio direttivo;

– il presidente;

– il vice presidente;

Art. 6 –  L’assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari, questi ultimi rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante o persona da questi delegata, in regola con il versamento del contributo associativo ed è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.  L’assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le  sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti. L’assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L’assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, ogni cinque anni per l’elezione delle cariche sociali. L’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio direttivo con lettera raccomandata o fax o e-mail da inviare al domicilio o al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica degli iscritti, quale risultano dal libro soci, almeno  dieci giorni prima della data fissata per la riunione o con lettera recapitata a mano e controfirmata per ricevuta dal socio. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. L’assemblea può essere convocata presso la sede legale o presso altra località sita nel territorio della Regione Sicilia.

L’assemblea:

– provvede alla nomina del presidente, del vice presidente e degli altri componenti del consiglio direttivo;

– delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;

– delibera sulle modifiche al presente statuto; l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

– approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’associazione;

– delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, durante la vita dell’associazione stessa, qualora ci• sia consentito dalla legge, fermo restando il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione in favore degli associati; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 7 –  L’assemblea è convocata dal presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o ogni qual  volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà degli aderenti o da almeno quattro componenti del consiglio direttivo. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Il segretario dell’assemblea viene nominato di volta in volta dal Presidente, anche tra persone non socie, egli provvede a redigere il verbale, che firmato dal Presidente e dal segretario viene conservato agli atti. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci ordinari saranno rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante o  da persona da questi delegata.

Ogni socio può farsi rappresentare all’assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega effettuata da un socio ordinario dovrà essere rilasciata in favore o di un socio fondatore o di un legale rappresentante di altro socio ordinario o a favore della persona delegata dal legale rappresentante del socio ordinario.

 Art. 8 –  L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell’assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, rieleggibili, scelti fra: soci fondatori, legali rappresentanti dei soci ordinari o persone designate dai legali rappresentanti dei soci ordinari.
Dalla nomina a componente del consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

Il numero dei componenti sarà fissato dall’assemblea all’atto della nomina.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quinquennio.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, con comunicazione scritta inviata anche via fax o via e-mail almeno cinque giorni prima o recapitata a mano e controfirmata per ricevuta, da tenersi presso la sede sociale o  altra località sita nel territorio della Regione Sicilia, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno dagli stessi o sarà richiesto per iscritto almeno dalla metà più uno dei componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del consiglio direttivo viene nominato di volta in volta dal Presidente anche fra persone estranee al consiglio, egli provvede a redigere il verbale, che firmato dal Presidente, dal segretario e dai membri del consiglio intervenuti all’adunanza, viene conservato agli atti. Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio che li ha eletti.

Al presidente dell’associazione spetta la rappresentanza legale dell’associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli può nominare avvocati e conferire ai soci fondatori, legali rappresentanti dei soci ordinari, delegati provinciali, procura speciale per il compimento di singole operazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Al presidente dell’associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente dell’associazione convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione, al consiglio direttivo e poi all’assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Egli detiene la cassa sociale, può procedere ad incassi, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, prelevare con resto e compiere qualsiasi operazioni bancaria. Il presidente cura la tenuta del libro degli aderenti all’associazione.
l presidente, inoltre, può avvalersi a titolo consultivo di esperti nei vari settori: fiscali, amministrativi, legali, esperti nel settore artistico. Qualora lo ritenga opportuno il presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può nominare tra i soci fondatori o fra i leali rappresentanti dei soci ordinari o persone designate dai legali rappresentanti dei soci ordinari (componenti o meno del consiglio direttivo stesso), un delegato provinciale il quale avrà il compito di coordinare l’attività dei soci aventi sede nella provincia in questione. La nomina del delegato provinciale dovrà essere trascritta nel libro verbali del consiglio direttivo. Il delegato provinciale, previa delibera del Consiglio direttivo dell’associazione, potrà compiere per conto della stessa operazioni indicate in detta delibera autorizzativa. Qualora il numero dei soci ordinari aventi sede nella stessa provincia superi il numero di venti (20), previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere costituita una sede provinciale. Ogni sede provinciale, in armonia con il presente statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l’approvazione del Consiglio Direttivo. Organi della sede provinciale sono:

l’assemblea provinciale dei soci ed il consiglio direttivo provinciale.

L’assemblea provinciale nomina tra i propri soci il delegato provinciale (il quale rivestirà anche la carica di presidente del consiglio direttivo provinciale) e gli altri componenti e il consiglio direttivo provinciale.

 Art.10 – Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresa la legale rappresentanza della associazione nei confronti dei terzi, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.

Art. 11 –  Gli esercizi dell’associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Entro il 20 dicembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 12 –  All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,

durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13 –  In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà dal Presidente del Tribunale di Catania

Art. 15 –  Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni non aventi scopo di lucro e fiscalmente agli enti non commerciali.
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